{"id":90,"date":"2017-04-26T15:11:00","date_gmt":"2017-04-26T13:11:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.arxis.fr\/oswp21\/index.php\/2017\/04\/26\/contributo-sulle-fake-news\/"},"modified":"2017-04-26T15:11:00","modified_gmt":"2017-04-26T13:11:00","slug":"contributo-sulle-fake-news","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.test.osservatorio21.it\/index.php\/2017\/04\/26\/contributo-sulle-fake-news\/","title":{"rendered":"Contributo sulle fake news"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"color: #000000;\"><em>Riccardo Rossotto &#8211; Avvocato &#8211; R&amp;P Legal<\/em><\/span><\/p>\n<p>Per dare una valutazione sul contenuto del disegno di legge sulle <em>fake news<\/em> e, in generale, comunque, sulle notizie che ingenerano odio e violenza nella Rete, bisogna \u2013 a mio avviso \u2013 fare riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale esistente \u201cal netto\u201d di tale nuova normativa. Soltanto cos\u00ec si potranno apprezzare le novit\u00e0 immaginate dal nostro legislatore al fine di limitare, o comunque reprimere, fenomeni che, se non arginati, potrebbero incidere in misura devastante sulla nostra convivenza civile e democratica.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p>Proviamo, quindi, a fare un ragionamento articolato sul nostro (sarebbe meglio riferirsi alla maggioranza di noi?) sentire in materia.<\/p>\n<p>La libert\u00e0 di espressione \u00e8 la regola numero 1 in una democrazia.<\/p>\n<p>Ma quando essa diventa inadeguata, denigratoria, addirittura diffamatoria, o peggio, manipolatrice dei cervelli di una nazione, bisogna porsi il tema di come rispettarla ma regolamentarla. Il punto di equilibrio \u00e8 molto delicato perch\u00e9 \u00e8 facilmente contaminabile nel senso della censura o della non repressione assoluta. Il Procuratore Generale della Repubblica di Roma Giuseppe Pignatone, in un suo recente intervento istituzionale, ha sottolineato questo aspetto proprio per evidenziare la necessit\u00e0, da un lato, del rispetto del principio costituzionale della libert\u00e0 di espressione, ma anche, dall\u2019altro, di approfondirne perimetro e monitoraggio.<\/p>\n<p>La Rete ha amplificato il fenomeno rendendolo ancora pi\u00f9 grave e delicato. La velocit\u00e0 di trasmissione dei dati, la posizione dei <em>service provider<\/em> di non considerarsi responsabili sui contenuti diffusi nella Rete, hanno creato una situazione simile a quella di un mondo di giornali, letti da tutti, che per\u00f2 non hanno n\u00e9 un editore n\u00e9 un direttore n\u00e9 un regime di responsabilit\u00e0. In questo contesto, la notizia falsa, la bufala, la menzogna, diventano non un rischio gestibile ma una certezza ingestibile.<\/p>\n<p>Nel nostro sistema normativo, al di l\u00e0 di una previsione specifica di reati contro un eccesso di libert\u00e0 di espressione, si \u00e8 consolidata una giurisprudenza sostanzialmente basata sui principi articolati nella famosa decisione della Cassazione del 1984, una sentenza denominata \u201cdecalogo\u201d, proprio perch\u00e9 affrontando questo tema definiva i principi a cui i giudici avrebbero dovuto ispirarsi nella valutazione dei casi concreti. In breve, la <em>ratio<\/em> di tale decisione era che la libert\u00e0 di espressione deve sempre essere bilanciata con il rispetto della reputazione e dell\u2019onore del destinatario dei giudizi espressi. Quindi, s\u00ec alla critica ma sempre e soltanto se basata su fonti dichiarate e se, di per s\u00e9, attendibile. La Cassazione coni\u00f2 il termine \u201ccontinenza espressiva\u201d che divenne poi il principio richiamato dalle corti di merito in questi oltre 30 anni. Per \u201ccontinenza espressiva\u201d si intende che il diritto ad esprimere le proprie opinioni non deve contenere ingiurie e invece deve sempre motivare il perch\u00e9 si critica un terzo o pi\u00f9 terzi. Stesso ragionamento, la Cassazione lo svilupp\u00f2 per la satira, che \u00e8 lecita ma nei limiti del diritto di critica.<\/p>\n<p>Come detto, la Cassazione italiana si \u00e8 allineata a questo principio con degli ovvi <em>up and down <\/em>in funzione del contesto politico e mediatico degli ultimi 30 anni. \u00c8 ovvio che il mondo del Web ha portato una vera e propria rivoluzione nelle modalit\u00e0 di espressione delle nostre idee: come detto, velocit\u00e0 di trasmissione dei dati e sostanziale irresponsabilit\u00e0 dei soggetti che se li scambiano stanno rischiando di creare un territorio come il Far West al tempo dei primi coloni e degli indiani. Pochi controlli, comunque in ritardo (la mitica figura dello sceriffo impotente di fronte alle bande rivali) e, in ogni caso, non efficaci di fronte all\u2019imperversare degli illeciti.<\/p>\n<p>C\u2019\u00e8 bisogno, quindi, di una maggiore intensit\u00e0 della tutela delle persone destinatarie di espressioni in qualche modo non riconducibili alla \u201ccontinenza espressiva\u201d di cui alla ratio della Cassazione del 1984. La Rete deve essere oggetto di una maggiore sorveglianza, tenendo conto anche delle difficolt\u00e0 provenienti dalla sua non fisicit\u00e0 e non territorialit\u00e0. Non esistono, per ora, filtri interni (i grandi <em>player<\/em> internazionali hanno iniziato a comunicare di voler avviare un processo di autodisciplina, ma siamo ancora alle dichiarazioni stampa e non a dei veri e propri comportamenti virtuosi), la posizione ufficiale delle <em>media company<\/em> \u00e8 quella di non dichiararsi responsabili per i contenuti diffusi, non esistono autorit\u00e0 pubbliche sovranazionali con il ruolo e i poteri per vigilare nella Rete.<\/p>\n<p>Che fare, dunque? Il ddl immaginato dai firmatari del nostro Parlamento si pone proprio il tema di incominciare a scrivere qualcosa, a fissare dei principi che rafforzino la normativa penale esistente e la <em>ratio<\/em> della giurisprudenza civile e penale consolidatasi sul punto. Non possiamo illuderci che l\u2019effetto di tale norma potr\u00e0 essere risolutivo, ma dobbiamo considerarlo un importante punto di partenza che se sar\u00e0 associato ad una vera e propria autodisciplina dei grandi <em>player<\/em> internazionali (finalmente responsabilizzati nel loro ruolo di intermediari di tutte le miliardate di dati che ci scambiamo in ogni secondo della nostra vita che, non scordiamocelo, permette loro di chiudere dei bilanci annuali con rilevanti profitti proprio scaturenti dalla loro posizione dominante in questo mercato) potr\u00e0 finalmente creare una griglia sia di norme pubbliche sia di norme autodisciplinari tali da reprimere fin sul nascere tutte le manifestazioni di pensiero mirate a creare l\u2019odio o la violenza nelle nostre comunit\u00e0 anche attraverso la creazione di notizie false non controllate n\u00e9 controllabili.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Torino, 26 aprile 2017<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riccardo Rossotto &#8211; Avvocato &#8211; R&amp;P Legal Per dare una valutazione sul contenuto del disegno di legge sulle fake news e, in generale, comunque, sulle notizie che ingenerano odio e violenza nella Rete, bisogna \u2013 a mio avviso \u2013 fare riferimento al quadro normativo e giurisprudenziale esistente \u201cal netto\u201d di tale nuova normativa. 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